IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Viste le disposizioni degli articoli 226,  227  e  229  del  citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento
negoziale  per  l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica relativo al personale  direttivo  e  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Viste  le  disposizioni  dell'articolo  227  del   citato   decreto
legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di  costituzione
della delegazione di parte pubblica e  della  delegazione  sindacale,
tra le quali intercorre il procedimento negoziale; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  in
data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
21 dicembre  2019,  relativo  all'«Individuazione  della  delegazione
sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la  definizione
dell'accordo relativo al triennio 2019-2021, riguardante il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre  2007,
recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale   per   il   personale
direttivo e dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e  al  biennio  economico
2006-2007»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  7  maggio  2008,
recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per   il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  2010,
n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il  personale
direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
(biennio economico 2008-2009)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,  n.
42, recante «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il  personale
direttivo e dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
"Triennio economico e normativo 2016-2018"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo  2018  n.
48, recante «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il  personale
direttivo  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco   per   la
valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari  condizioni  di
impiego»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017  n.  97,  recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo  2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi  dell'articolo  8,
comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni  recanti  modifiche  al
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  concernente  l'ordinamento  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per
l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed
ai compiti  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.  229"  e  al  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante  «Ordinamento  del
personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   a   norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»; 
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale  direttivo  e
dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  relativa  al
triennio  2019-2021,  sottoscritta,   ai   sensi   delle   richiamate
disposizioni del decreto legislativo n. 217  del  2005,  in  data  22
febbraio 2022, dalla delegazione di parte pubblica e  dalle  seguenti
organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: 
    FNS CISL; 
    UIL PA VV.F.; 
    FP CGIL VV.F.; 
    CONFSAL VV.F.; 
    AP VV.F.; 
    CO.NA.PO; 
    FEDERDISTAT VV. F. e F.C.; 
    SI.N.DIR. VV.F. 
  Visti l'articolo 1, commi 436, 437, 440, 441 e 442, della legge  30
dicembre 2018, n. 145,  l'articolo  1,  comma  127,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, l'articolo  20  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, l'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre  2020,
n.  178,  l'articolo  30,   commi   7-quater   e   7-quinquies,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  che  dispongono  in  ordine  al
finanziamento del predetto accordo sindacale; 
  Visti il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2020 di «Ripartizione delle risorse destinate  all'incremento
delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del
comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il  trattamento  accessorio
del personale del Corpo dei vigili del  fuoco»  di  cui  al  suddetto
articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018 per l'anno 2019  e
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021
di «Riparto del Fondo  per  l'efficienza  dei  servizi  istituzionali
(FESI)» di cui al suddetto articolo 1, comma 441, della legge n.  145
del 2018 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 giugno 2022, con la quale e' stata approvata, ai sensi
dell'articolo 229, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del
2005, l'ipotesi di accordo sindacale per  il  personale  direttivo  e
dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  relativa  al
triennio 2019-2021 e il relativo schema  di  decreto  del  Presidente
della Repubblica; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, il presente decreto disciplina  gli  aspetti  giuridici
del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi  del  trattamento
economico  fisso  e  continuativo  e  gli  istituti  retributivi  del
trattamento economico accessorio del personale direttivo e  dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021. 
  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale  di
cui  al  medesimo  comma  1  e'  riconosciuta,  a  partire  dal  mese
successivo, una anticipazione dei benefici  complessivi  che  saranno
attribuiti dall'accordo  relativo  al  triennio  2022-2024,  pari  al
trenta per cento dell'indice dei prezzi al  consumo  armonizzato,  al
netto della  dinamica  dei  prezzi  dei  beni  energetici  importati,
applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi
di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza  degli
effetti  economici  previsti  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  di  recepimento  del  suddetto   accordo.   La   predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli articoli 226, 227 e 229 del
          decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante:
          «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
          2004, n. 252», pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249: 
                «Art. 226(Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie
          di negoziazione di cui all'articolo 228, i relativi aspetti
          del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente
          del  Corpo  nazionale  sono  oggetto  della  procedura   di
          negoziazione  di  cui  all'articolo  229,  nell'ambito  del
          comparto autonomo di negoziazione  denominato  "Vigili  del
          fuoco e soccorso pubblico". 
              2. La disciplina derivante dal  procedimento  negoziale
          di cui al comma 1 ha durata triennale,  sia  per  la  parte
          economica sia per la parte normativa. 
              3.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva  e
          si  verte   in   materie   diverse   da   quelle   indicate
          nell'articolo 228  e  non  disciplinate  per  il  personale
          direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari
          disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede,
          sentite le organizzazioni  sindacali  rappresentative,  con
          decreto del Presidente della  Repubblica,  da  adottare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          il Ministro dell'economia e delle finanze.» 
                «Art.  227   (Delegazioni   negoziali).   -   1.   Il
          procedimento negoziale intercorre tra  una  delegazione  di
          parte  pubblica  composta  dal  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno
          e dell'economia e delle finanze, o  dai  sottosegretari  di
          Stato rispettivamente delegati,  e  una  delegazione  delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale del personale direttivo  e  dirigente  del  Corpo
          nazionale, individuate con  decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione  secondo  i  criteri  generali  in
          materia di rappresentativita' sindacale  stabiliti  per  il
          pubblico impiego.» 
                «Art.  229  (Procedura  di  negoziazione).  -  1.  La
          procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica
          amministrazione almeno quattro mesi  prima  della  scadenza
          del termine triennale di cui all'articolo 226, comma 2.  Le
          trattative si svolgono tra i soggetti di  cui  all'articolo
          227 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi  di
          accordo.  Il  procedimento  negoziale   si   conclude   con
          l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla   base   della   rappresentativita'   accertata   per
          l'ammissione alle trattative ai  sensi  dell'articolo  227,
          che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
          rappresentino piu' del 50 per cento  del  dato  associativo
          espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 
              3. Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 
              4. L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  e  indiretta,  con   l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a quanto stabilito nel  Documento  di  economia  e  finanza
          (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 
              5. Il Consiglio dei  ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'  finanziarie  ed  esaminate   le   eventuali
          osservazioni di  cui  al  comma  3,  approva  l'ipotesi  di
          accordo e il relativo  schema  di  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio  di
          Stato. Nel caso in cui l'accordo  non  sia  definito  entro
          novanta giorni  dall'inizio  delle  procedure,  il  Governo
          riferisce alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai  rispettivi
          regolamenti. 
              6. Nel caso in cui la  Corte  dei  conti,  in  sede  di
          esercizio del  controllo  preventivo  di  legittimita'  sul
          decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o  elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse entro quindici giorni.» 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          novembre 2007, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
          per il personale direttivo e dirigente del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco,  relativo  al  quadriennio  normativo
          2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante:   «Recepimento   dell'accordo    sindacale
          integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»  e'  pubblicato  nel
          Supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  19  luglio
          2008, n. 168. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          novembre 2010, n. 250, recante:  «Recepimento  dell'accordo
          sindacale per il personale direttivo e dirigente del  Corpo
          nazionale  dei  vigili   del   fuoco   (biennio   economico
          2008-2009)» e' pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2018 n. 42, recante:  «Recepimento  dell'accordo  sindacale
          per il personale direttivo e dirigente del Corpo  nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  "Triennio  economico  e  normativo
          2016-2018"» e' pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  26  marzo
          2018 n. 48, recante:  «Recepimento  dell'accordo  sindacale
          per il personale direttivo del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco per  la  valorizzazione  a  livello  retributivo,
          delle peculiari condizioni di impiego» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2018, n. 110. 
              -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  97,
          recante:  «Disposizioni  recanti   modifiche   al   decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e
          i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
          al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante: «Disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          "Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  "Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della  legge
          29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre 2004, n. 252"» e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  6  novembre  2018,  n.
          258. 
              - Si riporta il testo dei commi 436, 437,  440,  441  e
          442 dell'art. 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
          recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2019-2021»: 
                «436. Per il triennio 2019-2021  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva  nazionale  in  applicazione  dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i miglioramenti  economici  del  personale  statale  in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinati  in  1.100
          milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni  di  euro
          per l'anno  2020  e  in  3.375  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2021.» 
                «437. Gli importi di cui al  comma  436,  comprensivi
          degli  oneri   contributivi   ai   fini   previdenziali   e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di
          cui al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo  di
          cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196.» 
                «440. Nelle  more  della  definizione  dei  contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro   e   dei   provvedimenti
          negoziali riguardanti il personale  in  regime  di  diritto
          pubblico relativi al triennio  2019-2021,  a  valere  sulle
          risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e  438,
          si  da'  luogo,  in  deroga  alle  procedure  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, all'erogazione: 
                  a) dell'anticipazione di cui  all'articolo  47-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          nonche'  degli  analoghi   trattamenti   disciplinati   dai
          provvedimenti negoziali relativi al personale in regime  di
          diritto pubblico, nella misura percentuale,  rispetto  agli
          stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019
          al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal  1°
          luglio 2019; 
                  b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dell'elemento
          perequativo una tantum ove previsto dai relativi  contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  riferiti   al   triennio
          2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i  criteri  ivi
          definiti e con decorrenza dal 1°  gennaio  2019  fino  alla
          data di definitiva sottoscrizione dei contratti  collettivi
          nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che  ne
          disciplinano il riassorbimento.» 
                «441. Fermo restando quanto previsto dal  comma  440,
          lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e
          del ruolo del personale di cui al  decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n. 195, e al decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al  comma  436,
          l'importo di 210 milioni di  euro  puo'  essere  destinato,
          nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi
          al  triennio  2019-2021,  alla  disciplina  degli  istituti
          normativi  nonche'  ai  trattamenti  economici   accessori,
          privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
          natura operativa di ciascuna amministrazione.  In  caso  di
          mancato   perfezionamento   dei   predetti    provvedimenti
          negoziali alla data del 30 giugno di  ciascuno  degli  anni
          2019, 2020 e  2021,  l'importo  annuale  di  cui  al  primo
          periodo  e'  destinato,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  dei  Ministri  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sentiti i  Ministri  dell'interno,  della  difesa  e  della
          giustizia, all'incremento delle risorse  dei  fondi  per  i
          servizi   istituzionali   del   personale   del    comparto
          sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento  accessorio
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
          successivo   riassorbimento   nell'ambito   dei    benefici
          economici relativi al triennio 2019-2021.» 
                «442. In relazione alla specificita' delle funzioni e
          delle responsabilita' dirigenziali connesse  alle  esigenze
          in  materia  di  tutela  dell'ordine  e   della   sicurezza
          pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,
          di difesa nazionale e di  soccorso  pubblico,  al  fine  di
          incentivare il miglioramento dell'efficienza dei  correlati
          servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
          cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa  di  19.066.908
          euro da destinare all'incremento di: 
                  a)   9.422.378   euro   delle   risorse    previste
          dall'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  21  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 107 del 10  maggio  2018,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n.  205,  destinate  all'attuazione  di   quanto   previsto
          dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto  legislativo  29
          maggio  2017,  n.  95.  Le  predette   risorse   aggiuntive
          incrementano quelle di ciascuna Forza di  polizia  e  delle
          Forze armate, di un importo corrispondente  a  quello  gia'
          previsto, per  l'anno  2020,  dall'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo
          2018; 
                  b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45,
          comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 
                  c) 300.000 euro dei fondi per  la  retribuzione  di
          rischio e posizione e per la retribuzione di risultato  dei
          dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  di  cui
          agli articoli 8  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; 
                  d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione  di
          posizione e la  retribuzione  di  risultato  del  personale
          della carriera  prefettizia  di  cui  all'articolo  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio  2018,  n.
          66.» 
              - Si riporta il testo del  comma  127  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
                «127. All'articolo  1,  comma  436,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145,  le  parole:  "1.425  milioni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1.750  milioni"  e  le  parole:
          "1.775 milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "3.375
          milioni".» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   20   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,
          recante:  «Misure  urgenti   per   la   semplificazione   e
          l'innovazione digitale»: 
                «Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco).  -  1.  La  tabella  C  allegata  al
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  sostituita
          dalla tabella C di cui all'allegato A al presente  decreto,
          la  quale  reca  gli  allegati  n.  1,  n.  2   e   n.   3,
          rispettivamente disciplinanti, a far data  dal  1°  gennaio
          2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022  le  misure
          dello stipendio tabellare, delle indennita'  di  rischio  e
          mensile, dell'assegno di specificita' e della  retribuzione
          di rischio e di posizione quota  fissa  del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              2. Gli effetti retributivi derivanti  dall'applicazione
          della  tabella  C  di  cui  al   comma   1,   costituiscono
          miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5,
          del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.   177,   e
          dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
          n. 217. 
              2-bis. All'articolo 6, comma  3,  ultimo  periodo,  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  la  parola:
          "cinque" e' sostituita dalla seguente: "due". 
              3. Per  fronteggiare  imprevedibili  e  indilazionabili
          esigenze di servizio, connesse  all'attivita'  di  soccorso
          tecnico urgente e alle  ulteriori  attivita'  istituzionali
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  nonche'  al
          correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua  di
          ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della
          legge 10 agosto 2000, n.  246  e  dall'articolo  8-ter  del
          decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  77,   e'
          incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore
          a decorrere dall'anno 2022. 
              4.  Al  fine  di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi
          istituzionali svolti dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco nonche' di  razionalizzare  il  quadro  dei  relativi
          istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione
          del personale non  direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  e'  incrementato  di  euro
          693.011 dal 1° gennaio  2020,  di  euro  3.772.440  dal  1°
          gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio
          2022. 
              5.  Allo  scopo  di  armonizzare   il   sistema   delle
          indennita' spettanti  al  personale  che  espleta  funzioni
          specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
          quello del personale delle Forze di polizia, le risorse  di
          cui all'articolo 17-bis, comma 5, del  decreto  legislativo
          29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate: 
                a) per il settore aeronavigante,  di  euro  1.161.399
          per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a  decorrere  dall'anno
          2022; 
                b) per il settore dei sommozzatori, di  euro  400.153
          per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a  decorrere  dall'anno
          2022; 
                c) per il settore nautico, ivi compreso il  personale
          che svolge servizio antincendi lagunare,  di  euro  552.576
          per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a  decorrere  dall'anno
          2022. 
              6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso  al  fine
          di fronteggiare le eccezionali  e  crescenti  esigenze  del
          soccorso pubblico, al personale appartenente al  ruolo  dei
          vigili del fuoco e al ruolo dei capi  squadra  e  dei  capi
          reparto,   nonche'   al   personale    appartenente    alle
          corrispondenti qualifiche dei  ruoli  speciali  antincendio
          boschivo (AIB) a esaurimento e  dei  ruoli  delle  funzioni
          specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
          matura nell'anno 2021 un'anzianita' di  effettivo  servizio
          di almeno 32 anni nel suddetto  Corpo,  e'  corrisposto  un
          assegno una tantum di euro 300. Al medesimo  personale  che
          matura nell'anno 2022 un'anzianita' di  effettivo  servizio
          di almeno 32 anni nel suddetto  Corpo,  e'  corrisposto  un
          assegno una tantum di euro 400. 
              7. In relazione  alla  specificita'  delle  funzioni  e
          delle responsabilita' dirigenziali connesse  alle  esigenze
          in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare  il
          miglioramento dell'efficienza  dei  correlati  servizi,  il
          fondo per la retribuzione  di  rischio  e  posizione  e  di
          risultato del personale dirigente di livello  non  generale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: 
                a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di
          rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di
          euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
                b) per la retribuzione di risultato  di  euro  23.346
          dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2022. 
              8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo
          per la retribuzione di rischio e posizione e  di  risultato
          del personale  dirigente  di  livello  generale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: 
                a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di
          rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di
          euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
                b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal
          1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio
          2022. 
              9. Per  il  potenziamento  dell'efficacia  dei  servizi
          istituzionali svolti dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis,
          comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n.  97,  il  fondo  di  produttivita'  del  personale
          direttivo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
          incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di  euro
          3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio  2022,  anche  per  il
          finanziamento della spesa  connessa  all'istituzione  delle
          posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
              10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del
          personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  con  quelli  del  personale
          appartenente alle Forze di  polizia,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita'  di  rischio,
          istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.  335,  e'
          riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennita' di
          rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma
          1. 
              11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e
          9, i  fondi  di  incentivazione  del  personale  del  Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco   sono   annualmente
          incrementati, a decorrere dall'anno  2020,  dalle  risorse,
          indicate  nell'allegato  B   al   presente   decreto.   Gli
          incrementi  di  cui  ai  suddetti  commi   nonche'   quelli
          riportati  nell'allegato  B  sono  al  netto  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione. 
              12. L'articolo 14-sexies  del  decreto  legislativo  29
          maggio  2017,  n.  97,  si  interpreta  nel  senso  che  al
          personale appartenente al gruppo sportivo vigili del  fuoco
          Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco in servizio  alla  data  del  31  dicembre
          2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli
          124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,
          si applica l'articolo 261 del medesimo decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217. 
              13.  Nelle  ipotesi  in  cui  il  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione
          del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e
          continuativi, ivi compresi  gli  scatti  convenzionali,  un
          trattamento economico inferiore a quello in godimento  allo
          stesso  titolo  all'atto   della   suddetta   applicazione,
          l'eccedenza  e'  attribuita  sotto  forma  di  assegno   ad
          personam  pensionabile  da  riassorbire  con  i  successivi
          miglioramenti economici. 
              14. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno  2020,  a  euro
          120 milioni per l'anno  2021  e  a  euro  164,5  milioni  a
          decorrere   dall'anno   2022,   comprensivi   degli   oneri
          indiretti, definiti ai sensi  dell'articolo  17,  comma  7,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni
          di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro  per  l'anno
          2021 e a 7,6 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2022,  si
          provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  133,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'interno.  Con  successivi  provvedimenti
          normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a  decorrere
          dall'anno  2022,  si  provvede  alla   valorizzazione   del
          personale operativo del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco anche attraverso nuove modalita' assunzionali di  cui
          all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160. 
              15. Gli  effetti  giuridici  ed  economici  di  cui  al
          presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai  fini
          previdenziali tali incrementi hanno effetto  esclusivamente
          con  riferimento  ai  periodi   contributivi   maturati   a
          decorrere dalla medesima data. 
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo del  comma  133  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
                «133. Allo scopo di adottare provvedimenti  normativi
          volti alla valorizzazione del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione
          del trattamento economico con quello  del  personale  delle
          Forze di polizia, nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  apposito  fondo  con   una
          dotazione di 65 milioni di  euro  nell'anno  2020,  di  120
          milioni di euro nell'anno 2021 e di  165  milioni  di  euro
          annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Conseguentemente,  a
          decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo
          1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10  milioni
          di euro annui.» 
              - Si riporta il testo dei commi 959 e 996 dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: 
                «959. Le risorse finanziarie di cui  all'articolo  1,
          comma 436, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
          incrementate di 400  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021.» 
                «996.  Per  i  peculiari   compiti   connessi   anche
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   svolti   dal
          personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
          195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  a
          decorrere dall'anno 2021, e' istituito  un  Fondo  con  una
          dotazione di 50 milioni di euro da  destinare,  nell'ambito
          dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
          2019-2021,  agli  istituti  normativi  e   ai   trattamenti
          economici accessori.» 
              - Si riporta il testo dei commi  7-quater,  7-quinquies
          dell'articolo 30 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
          recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
          per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
          territoriali», convertito in legge 23 luglio 2021, n.  106,
          con modificazioni: 
                «7-quater. In relazione alla specificita'  del  ruolo
          prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre  2010,  n.
          183, e ai peculiari  compiti  svolti  dal  personale  delle
          Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale
          dei  vigili  del  fuoco,   connessi   anche   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021,  in
          aggiunta a quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  436,
          della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e'  autorizzata  la
          spesa di 77 milioni di euro annui, destinata  al  personale
          di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  al
          decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  per   i
          provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.» 
                «7-quinquies. Per le medesime  finalita'  di  cui  al
          comma 7-quater: 
                  a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, il comma 996 e' sostituito dal seguente: 
                    "996. Per  i  peculiari  compiti  connessi  anche
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   svolti   dal
          personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
          195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  a
          decorrere dall'anno 2021, e' istituito  un  Fondo  con  una
          dotazione di 50 milioni di euro da  destinare,  nell'ambito
          dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
          2019-2021,  agli  istituti  normativi  e   ai   trattamenti
          economici accessori"; 
                  b)  all'articolo  46  del  decreto  legislativo  29
          maggio  2017,   n.   95,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1) al comma 5, il secondo periodo  e'  sostituito
          dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
          non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo"; 
                    2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal
          seguente: "In relazione a  quanto  previsto  in  attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
          non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo".» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del  16  ottobre  2020  di  «Ripartizione   delle   risorse
          destinate all'incremento delle  risorse  dei  fondi  per  i
          servizi   istituzionali   del   personale   del    comparto
          sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento  accessorio
          del personale del Corpo dei vigili del fuoco» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2020, n. 133. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 12 novembre 2021 di «Riparto del Fondo per l'efficienza
          dei  servizi  istituzionali  (FESI)»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  228,  del  citato
          decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art. 228 (Materie di  negoziazione).  -  1.  Formano
          oggetto del procedimento negoziale: 
                  a)  il   trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio, ivi compreso quello di lavoro  straordinario  e
          quello    correlato    all'attribuzione    di     posizioni
          organizzative   del   personale   appartenente   ai   ruoli
          direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale
          sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate
          dalle leggi finanziarie per corrispondere  i  miglioramenti
          retributivi  al  personale  statale  di  diritto  pubblico,
          sviluppi omogenei e proporzionati; 
                  b)  il  trattamento  economico  di  missione  e  di
          trasferimento e i buoni pasto; 
                  c) il trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche complementari; 
                  d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro; 
                  e) il congedo ordinario e straordinario; 
                  f) la reperibilita'; 
                  g)  l'aspettativa  per  motivi  di  salute   e   di
          famiglia; 
                  h) i permessi brevi per esigenze personali; 
                  i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; 
                  l) le  linee  di  indirizzo  per  la  formazione  e
          l'aggiornamento  professionale,  per  la  garanzia   e   il
          miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la  gestione
          delle attivita' socio-assistenziali del personale; 
                  m) gli istituti  e  le  materie  di  partecipazione
          sindacale; 
                  n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; 
                  o)  le  aspettative,  i  distacchi  e  i   permessi
          sindacali; 
                  p)  la  struttura  degli  accordi  negoziali  e   i
          rapporti tra i diversi livelli. 
              2. I distacchi e i permessi  sindacali  spettanti  alle
          organizzazioni sindacali rappresentative  del  comparto  di
          cui  all'articolo  226  possono  essere  utilizzati   dalle
          medesime  organizzazioni  sindacali   rappresentative   del
          comparto di cui all'articolo 136, nei limiti  spettanti  ad
          invarianza di costi per l'amministrazione.